Member Login

Password dimenticata?

Inserisci l'email registrata

Home

CalcoloLesioni.it è un semplice ma potente programma per il calcolo del risarcimento del danno biologico.
Il programma è attualmente in fase di revisione



Calcolo Danno Biologico Lesioni Micropermanenti (< 9 %)

Dati del Sinistro

Sinistro :

Del:

Danneggiato:



Invalidità Permanente Biologica

ETA'  

 

INVALIDITA'    

 

Invalidità Temporanea Biologica

€ / Giorno :    

 

ITT      
Giorni :  
Al :   %
ITP      
Giorni :  
Al :   %
ITP      
Giorni :  
Al :   %
ITT      
Giorni :  
Al :   %

Personalizzazione

Personalizzazione su IP   %

 

Personalizzazione su IT (1) 

 

Invalidità Permanente Specifica

Reddito  
Scarto  
Invalidità  

Invalidità Temporanea Specifica

Giorni  
€ / Giorno    

Spese

Interessi e Onorari Legali

Interessi %  
Onorari %    

 

CPA %    
IVA %    


Osservatorio per La Giustizia civile di Milano
Nuove tabelle 2011 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale

L'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano, nella riunione del 23.3.2011, ha deciso di aggiornare i valori indicati in questo documento e nelle allegate tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale. Gli importi sono stati quindi aggiornati con la percentuale del 2,8996, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita nel periodo 1.1.2009 – 1.1.2011. La tabella da lesione permanente e temporanea all’integrità psico-fisica è stata arrotondata (per eccesso–difetto) all’Euro e quella da perdita e grave lesione del rapporto parentale è stata arrotondata (per eccesso-difetto) alla decina di Euro.

I) Le Tabelle milanesi utilizzate prima delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell’11.11.2008:
  • individuavano valori “standard” di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica e alla età del danneggiato;
  • prevedendo poi la liquidazione del c.d. “danno morale” in misura variabile tra 1/4 e 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico;
  • nonché la c.d. personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori “standard”, in riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato.

A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell’11.11.2008, l'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, all’esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l’inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale.
Si propone quindi la liquidazione congiunta:
  • del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
  • e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione,
vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:
  • c.d. danno biologico “standard”,
  • c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico,
  • c.d. danno morale.


Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato:
  • a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva);
  • a una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi -onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:
  • sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"),
  • sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo),
ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
La versione finale delle nuove Tabelle -varata nella riunione dell’Osservatorio del 28 aprile 2009 e qui allegata e aggiornata- segue ed innova l’impianto delle precedenti tabelle quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all’integrità psico-fisica, in particolare:
  • individuando il nuovo valore del c.d. “punto” partendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti 1 (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente),
  • aumentato
  • --in riferimento all’inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”--
  • di una percentuale ponderata
  • (dall’1 al 9% di invalidità l’aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l’aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l’aumento torna ad essere fisso al 50%),
  • così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2009 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all’epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico,
  • e prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione.


II) A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, l’Osservatorio propone poi anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo, anche in questo caso proponendo una liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione alla persona.
In particolare, sempre tenuto conto dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, si propone:
  • per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100%,
  • una forbice di valori monetari,
  • da un minimo di euro 91,00 ad un massimo di euro 136,00
  • (il valore minimo della forbice è stato ottenuto aumentando del 25% il valore base di liquidazione -rivalutato al 2009 e pari a euro 70,56 finora in uso per la liquidazione del c.d. danno biologico temporaneo- mentre il valore massimo è stato ottenuto aumentando il valore minimo del 50 %),
onde così consentire l’adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.

Punto biologico 2008 riv. al 2009  Aumento %  Punto danno “non patrimoniale” 2011  Aumento personalizzato 
Euro 70,56  25%  Euro 91,00  Fino a max Euro 136,00 

Osservatorio per La Giustizia civile di Milano
Nuove tabelle 2011 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale

L'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano, nella riunione del 23.3.2011, ha deciso di aggiornare i valori indicati in questo documento e nelle allegate tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale. Gli importi sono stati quindi aggiornati con la percentuale del 2,8996, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita nel periodo 1.1.2009 – 1.1.2011. La tabella da lesione permanente e temporanea all’integrità psico-fisica è stata arrotondata (per eccesso–difetto) all’Euro e quella da perdita e grave lesione del rapporto parentale è stata arrotondata (per eccesso-difetto) alla decina di Euro.

I) Le Tabelle milanesi utilizzate prima delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell’11.11.2008:
  • individuavano valori “standard” di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica e alla età del danneggiato;
  • prevedendo poi la liquidazione del c.d. “danno morale” in misura variabile tra 1/4 e 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico;
  • nonché la c.d. personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori “standard”, in riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato.

A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell’11.11.2008, l'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, all’esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l’inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale.
Si propone quindi la liquidazione congiunta:
  • del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
  • e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione,
vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:
  • c.d. danno biologico “standard”,
  • c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico,
  • c.d. danno morale.


Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato:
  • a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva);
  • a una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi -onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:
  • sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"),
  • sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo),
ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
La versione finale delle nuove Tabelle -varata nella riunione dell’Osservatorio del 28 aprile 2009 e qui allegata e aggiornata- segue ed innova l’impianto delle precedenti tabelle quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all’integrità psico-fisica, in particolare:
  • individuando il nuovo valore del c.d. “punto” partendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti 1 (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente),
  • aumentato
  • --in riferimento all’inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”--
  • di una percentuale ponderata
  • (dall’1 al 9% di invalidità l’aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l’aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l’aumento torna ad essere fisso al 50%),
  • così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2009 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all’epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico,
  • e prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione.


II) A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, l’Osservatorio propone poi anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo, anche in questo caso proponendo una liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione alla persona.
In particolare, sempre tenuto conto dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, si propone:
  • per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100%,
  • una forbice di valori monetari,
  • da un minimo di euro 91,00 ad un massimo di euro 136,00
  • (il valore minimo della forbice è stato ottenuto aumentando del 25% il valore base di liquidazione -rivalutato al 2009 e pari a euro 70,56 finora in uso per la liquidazione del c.d. danno biologico temporaneo- mentre il valore massimo è stato ottenuto aumentando il valore minimo del 50 %),
onde così consentire l’adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.

Punto biologico 2008 riv. al 2009  Aumento %  Punto danno “non patrimoniale” 2011  Aumento personalizzato 
Euro 70,56  25%  Euro 91,00  Fino a max Euro 136,00 

Osservatorio per La Giustizia civile di Milano
Nuove tabelle 2011 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale


II) A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, l’Osservatorio propone poi anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo, anche in questo caso proponendo una liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione alla persona.
In particolare, sempre tenuto conto dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, si propone:
  • per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100%,
  • una forbice di valori monetari,
  • da un minimo di euro 91,00 ad un massimo di euro 136,00
  • (il valore minimo della forbice è stato ottenuto aumentando del 25% il valore base di liquidazione -rivalutato al 2009 e pari a euro 70,56 finora in uso per la liquidazione del c.d. danno biologico temporaneo- mentre il valore massimo è stato ottenuto aumentando il valore minimo del 50 %),
onde così consentire l’adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.

Punto biologico 2008 riv. al 2009  Aumento %  Punto danno “non patrimoniale” 2011  Aumento personalizzato 
Euro 70,56  25%  Euro 91,00  Fino a max Euro 136,00 

Personalizzazione
(Tribunale di Milano - Tabelle 2011)

Inserire una percentuale di I.P. tra 10 e 100. Il sistema calcolerà la personalizzazione massima corrispondente.

I.P. 10 %

Aumento Personalizzato Massimo 49%


Personalizzazione
(Tribunale di Milano - Tabelle 2011)

Lasciare il campo vuoto

Spese
(Danno biologico per lesioni macropermanenti)

Le spese comprendono Spese Mediche, Spese Varie e Danni a Cose
E' possibile inserire i diversi tipi di spese identificando nel campo 'Tipo' il tipo di spesa e nel campo 'Descrizione' una breve decrizione delle stesse.

Onorari Legali
(Danno Biologico per Lesioni Macropermanenti)

Inserire la percentuale di onorari legali (normalmente 8-10%)
Cambiare i valori di IVA e CPA se necessario.
Il sistema calcolerà gli importi al netto e al lordo di questi parametri.


CalcoloLesioni.it è un servizio di Mauro D'Avino | Claims Manager | P.Iva 04573260967 | Telefono | Email | Linkedin | Termini&Condizioni | Privacy
PROGETTO SARCVALID HTMLVALID CSSPHP insideInternet ExplorerFirefoxChromeCINEMATIC CAR

Termini & Condizioni

Con l'accesso e/o la registrazione al sito web CalcoloLesioni.it e con l'accesso tramite credenziali a qualsiasi pagina dello stesso, l'utente si impegna ad accettare i seguenti Termini e Condizioni.
Il Fornitore si riserva il diritto di modificare tali termini in qualsiasi momento, previa notifica al Cliente.
Il Cliente è tenuto a consultare regolarmente tali termini: l'utilizzo del sito web e dei suoi tools, attraverso l'accesso tramite credenziali allo stesso, implica l'accettazione dei Termini e delle Condizioni.

Contenuto del sito CalcoloLesioni.it
CalcoloLesioni.it è un semplice ma potente programma per il calcolo del risarcimento del danno biologico.
Completamente gratuito offre a tutti la possibilità di calcolare facilmente il risarcimento per danni di 'Lieve Entità' (Micropermanenti), di 'Grave Entità' (Macropermanenti), 'Mortale' (Mortale)
Mediante semplice registrazione è possibile usufruire di numerose funzionalità aggiuntive, nonchè della versione mobile (Iphone o Android) del programma

Diritti
Il Sito web è proprietà di Mauro D'Avino.Tutti i diritti sono riservati. In qualsiasi momento il Fornitore potrà cedere, totalmente o parzialmente, le presenti Condizioni o qualsiasi diritto, dovere od obbligo delle presenti Condizioni a qualsiasi entità, senza il consenso previo dell'utente. Qualora l'utente non fosse d'accordo con le suddette modifiche, l'unica alternativa sarà interrompere l'accesso e l'utilizzo del sito web e dei contenuti.

Esclusione di garanzia
Sebbene il Fornitore abbia adottato tutte le misure ragionevoli affinché le informazioni contenute nel sito web siano precise, tuttavia questi non dichiara e non garantisce (compresa la responsabilità dinanzi a terze parti), in maniera espressa o implicita, la precisione, l'affidabilità o la completezza del sito web.
Nessuna parte del sito web è destinata alla concessione di alcuna licenza o diritto sull'utilizzo di nomi, loghi, immagini o marchi commerciali. Nessuna azione di download, copia o riproduzione di altro genere del sito web trasferirà all'utente la titolarità di qualsiasi software o materiale disponibile sul sito web.
Il Fornitore, quindi, non assume alcuna responsabilità sull'utilizzo o l'interpretazione delle informazioni contenute nel medesimo. L'utente utilizza il sito web "nello stato in cui si trova" e "in base alla disponibilità", a proprio esclusivo rischio, senza garanzie di alcun genere, espresse o implicite, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, garanzie implicite e termini e condizioni di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo e non violazione dei diritti di terze parti.
In particolare, il Fornitore non assume alcuna responsabilità e non garantisce che il sito web e i servizi del medesimo soddisfino i requisiti dell'utente, che i servizi e le funzionalità del sito web si mantengano ininterrotti, siano sicuri o esenti da ritardi o errori, che i risultati derivanti dall'utilizzo del sito web e dei servizi del medesimo siano precisi o affidabili e che eventuali difetti vengano corretti.
Il fornitore non sarà responsabile, direttamente o indirettamente, di danni o perdite causati, presumibilmente causati o relativi all'utilizzo o all'esecuzione di qualsiasi contenuto, prodotto o altro materiale disponibile sul sito web.

Privacy e sicurezza
In merito alla raccolta e al trattamento dei dati personali, il Fornitore è soggetto alle leggi italiane sulla protezione dei dati personali. Per informazioni, consultare la Politica sulla privacy sul sito web.

Controversie
Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, recesso e risoluzione dei presenti Termini e Condizioni, nonché ai diritti ed obblighi derivanti dallo stesso, o comunque connessi e/o derivanti da eventuali suoi allegati o connessi a questi, competente in via esclusiva sarà il Foro di Milano..

Informativa sulla Privacy

Si rende noto che i dati personali acquisiti tramite form online potranno subire i trattamenti elencati nell'art. 13 del codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30/06/2003).
La citata legge definisce come trattamento le attività di raccolta,registrazione,organizzazione,conservazione,elaborazione,modifica,selezione, estrazione,raffronto,utilizzo,interconnessione,blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati personali.
Tali trattamenti saranno eseguiti esclusivamente nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa.
E' sempre possibile verificare lo stato dei propri dati, chiedendone la modifica o la cancellazione inviando una email ad info@calcololesioni.it